Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Lavoro inteso come diritto e dovere del cittadino


Diritto al lavoro

L’art. 4 si collega direttamente al primo comma dell’art. 1. Il lavoro è un fondamento della Repubblica ed è alla base della vita dei cittadini. Lo Stato riconosce a tutti questo diritto perché, soltanto attraverso il lavoro, il cittadino trova la legittima fonte di sostentamento per sé e la propria famiglia. Si impegna, realizzando così un modello di Stato sociale, a favorire l’occupazione attraverso appositi strumenti normativi, in modo da rendere concreto questo diritto.

Dovere di lavorare

Lo Stato cresce e si sviluppa se tutti contribuiscono con la loro attività in questa direzione. Ciascuno potrà scegliere il proprio ambito professionale, a seconda delle proprie inclinazioni e attitudini. Qualsiasi tipo di attività, comunque, fa sì che si attui un progresso sociale. Qualsiasi lavoro è indispensabile per lo sviluppo dello Stato, superando la divisione tra attività umili e attività prestigiose.

Istituto di Istruzione Secondaria
Cristoforo Marzoli di Palazzolo s/O

Materiali elaborati

Pannello articolo 4

La fase progettuale

La composizione grafico pittorica

Il brano musicale

Il riferimento artistico e/o l’opera d’arte