Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Libertà di professione di ogni credo religioso


Confessioni religiose libere

In ottemperanza al primo comma dell’art. 3 e al principio di laicità dello Stato, tutte le confessioni religiose hanno il pieno diritto di essere liberamente professate. Questo articolo mostra oggi una grande attualità, in seguito agli elevati flussi migratori che si orientano verso il nostro paese.

Compatibilità con il nostro ordinamento giuridico

Le religioni acattoliche possono organizzarsi secondo i loro statuti, ma comunque sempre in accordo con le norme vigenti in Italia. Questo è un limite invalicabile, di cui ogni confessione religiosa deve tener conto nell’esercizio della sua professione di fede. Al tempo stesso il secondo comma dell’articolo crea una posizione diversa per la Chiesa cattolica, in quanto essa mantiene una posizione di sovranità, non riconosciuta alle altre religioni.

Intese

I rapporti tra lo Stato e le altre religioni, dunque, si fondano su un sistema di intese, che divengono successivamente leggi ordinarie. Sono state fino a ora stipulate varie intese tra lo Stato italiano e alcune confessioni religiose, tra cui la Tavola Valdese, l’Unione delle Comunità ebraiche, l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno.

Istituto di Istruzione Secondaria
Cristoforo Marzoli di Palazzolo s/O

Materiali elaborati

Pannello articolo 8

La fase progettuale

La composizione grafico pittorica

Il brano musicale

Il riferimento artistico e/o l’opera d’arte

Approfondimenti e sviluppi annuali