Articolo 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le con-dizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

La condizione e la tutela dello straniero


Diritto internazionale

Il primo comma di questo articolo della Costituzione recepisce le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute: le norme consuetudinarie che regolano i rapporti fra Stati.

Straniero

Nel secondo comma si tutela lo straniero, la cui condizione giuridica non può essere meno favorevole di quella prevista nelle norme di diritto internazionale.

Asilo politico

A conferma, ancora una volta, dell’uguaglianza e della libertà garantite dalla Costituzione, tali condizioni vengono riconosciute anche allo straniero. In modo particolare, il terzo comma si occupa di quegli stranieri che non possono esercitare nel proprio Paese di origine diritti e libertà democratiche analoghe a quelle riconosciute dalla Costituzione italiana, a causa di persecuzioni politiche e ideologiche. A queste persone è riconosciuto l’asilo politico.

Estradizione

Lo straniero autore di reati politici non può essere estradato, come ulteriore tutela dei principi democratico e pluralista fatti propri dalla Carta costituzionale. Fa eccezione a questa regola il reato di genocidio, che si configura come un crimine contro l’umanità.

Primo Istituto Comprensivo Statale di Palazzolo sull’Oglio

Materiali elaborati

Pannello articolo 10

La fase progettuale

La composizione grafico pittorica

Il riferimento artistico e/o l’opera d’arte

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