Articolo 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Il ripudio della guerra


Ripudio della guerra

Questo articolo risente in modo particolare del recente passato: quando la Costituzione fu scritta l’Italia era da poco uscita “perdente” dalla Seconda guerra mondiale. Ne consegue il rifiuto della guerra, come strumento che lede fortemente la libertà degli altri popoli e non deve diventare il modo per risolvere le controversie internazionali. Viene ammesso il ricorso alla guerra solo in casi estremi, come strumento di difesa da aggressioni esterne.

Limitazioni di sovranità

La norma che consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, le «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» appare straordinariamente lungimirante, per quel tempo. Essa ha creato le condizioni affinché lo Stato potesse aderire alle Comunità europee, proclamando l’aspirazione a un ampio dialogo tra i popoli, al fine di garantirne la pace e lo sviluppo.

Organizzazioni internazionali

L’Italia promuove e favorisce le organizzazioni rivolte a creare la pace tra i popoli. Quest’ultima parte della norma consente l’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite, in quanto Stato portatore del principio pacifista.

Secondo Istituto Comprensivo Statale di Palazzolo sull’Oglio

Materiali elaborati

Pannello articolo 11

La fase progettuale

La composizione grafico pittorica

Il brano musicale

Il riferimento artistico e/o l’opera d’arte

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