Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Il decentramento al servizio dell’unità della Repubblica


Unità della Repubblica

L’Assemblea Costituente conferma l’unità e indivisibilità della Repubblica, frutto, peraltro, di un lungo e travagliato percorso storico.

Decentramento amministrativo

A temperamento di un sistema fortemente accentrato, la Costituzione adotta il principio dell’autonomia amministrativa. Essa riconosce alle comunità locali il diritto, nell’ambito di determinate materie, di amministrare i propri interessi e di emanare norme giuridiche vigenti all’interno del loro territorio. Ciò è dovuto anche alla particolare conformazione geografica della penisola. Esigenze diverse possono essere avvertite, ad esempio, da abitanti di regioni distanti tra loro, a causa del clima, della conformazione del territorio o delle diverse condizioni sociali ed economiche. Nascono così specificità e particolarità avvertite a livello locale, il cui riconoscimento non insidia, tuttavia, l’unità nazionale. Sempre allo scopo di consentire le più ampie condizioni di autonomia, i costituenti hanno istituito le Regioni, che possono essere di due tipi: a statuto ordinario o speciale. Il processo di decentramento e di evoluzione verso una configurazione “federalista” dello Stato italiano ha conosciuto negli ultimi anni una forte accelerazione, che trova espressione nella legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 e nella fallita riforma del 2005.

Istituto di Istruzione Secondaria Giovanni Falcone

Materiali elaborati

Pannello articolo 5

La fase progettuale

La composizione grafico pittorica

Il brano musicale

Il riferimento artistico e/o l’opera d’arte

Approfondimenti e sviluppi annuali