Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle sue parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Stato e Chiesa cattolica indipendenti e sovrani


Rapporti tra Stato e Chiesa

L’art. 7 regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, per lungo tempo tesi e difficili a causa delle controversie seguite all’annessione dei possedimenti pontifici alla monarchia sabauda nel 1860-1861 e alla presa di Roma il 20 settembre 1870. Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica costituiscono due ordinamenti indipendenti e sovrani, ciascuno nella propria sfera di giurisdizione. Non può esservi, dunque, alcun tipo di interferenza: i loro rapporti sono regolati su accordi bilaterali, secondo il modello delle relazioni internazionali tra Stati. Nel 1929, a seguito di un accordo voluto da Benito Mussolini, furono stipulati i Patti Lateranensi, volti a regolare e pacificare i rapporti tra Stato e Chiesa. I Patti furono poi accolti senza modifiche nella Carta costituzionale.

Modifiche dei Patti

Come afferma l’art. 7, per le modificazioni dei Patti non è richiesto alcun procedimento di revisione costituzionale. L’unica revisione dei Patti Lateranensi, dalla loro stipula a oggi, risale al 18 febbraio 1984 e fu dovuta alla necessità di recepire una serie di cambiamenti avvenuti dopo il 1929. A sostegno del principio della laicità dello Stato, la revisione del 1984 ha introdotto la novità di rendere opzionale per gli studenti di ogni ordine e grado l’insegnamento della religione cattolica, fino ad allora obbligatorio.

Istituto…..

Materiali elaborati

Pannello articolo 7

La fase progettuale

La composizione grafico pittorica

Il brano musicale

Il riferimento artistico e/o l’opera d’arte

Approfondimenti e sviluppi annuali